Disinfestazione, deblattizzazione, derattizzazione e sanificazione - Napoli, Caserta, Salerno, Benevento e Avellino

Obblighi condomini ditte di disinfestazioni specializzate

Obblighi condomini ditte di disinfestazioni specializzate

Obblighi condomini ditte di disinfestazioni specializzate

  • Posted by Emanuela Ascione
  • On 8 Giugno 2016
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Non di rado accade che durante i sopralluoghi effettuati nei condominii dal personale specializzato di Iside Disinfestazione, al fine di analizzare l’area da trattare ed elaborare la strategia migliore di trattamento per i servizi di disinfestazione o derattizzazione, gli amministratori dichiarino, non consapevoli delle normative in essere e di incorrere in sanzioni amministrative, di affidare tali attavità delicate a giardinieri o altro personale che si improvvisa disinfestatore, ignari che una scelta così affrettata possa arrecare anche gravi danni in termini di qualità del risultato.

Infatti nonostante negli ultimi anni siano state emanate diverse leggi speciali che impongono all’amministratore di condominio una serie di adempimenti, responsabilità e sanzioni civili e penali, molto spesso i condomini e gli amministratori ignorano che per eseguire attività di pulizie, disinfestazione e derattizzazione non è più possibile, come accadeva in passato, incaricare una persona per l’espletamento di tale attività utilizzando il contratto d’opera.

Prima era possibile affidare la disinfestazione di un edificio (e la pulizia in genere), oltre che a lavoratori assunti quali dipendenti o a imprese appaltatrici, anche a singoli lavoratori autonomi, con la semplice sottoscrizione di un contratto d’opera, con tutte le conseguenze negative che ne derivano non solo in termini di inefficacia di risultato considerata la non competenza del personale impiegato ma anche relativamente al versamento dei contributi previdenziali e la responsabilità per danni conseguenti a infortunio del lavoratore avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni.

Da qui la necessità di una normativa che regolamentasse tali servizi e che ha trovato una totale esplicazione in due atti normativi: la legge n. 82 del 1994 e il decreto ministeriale n. 274 del 1997 che contiene disposizioni di attuazione del suddetto provvedimento legislativo.

La legge n. 82, che regola il servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione nei condomini, stabilisce che è obbligo dell’amministratore rivolgersi per l’espletamento di tali interventi a ditte specializzate, regolarmente iscritte in apposito Albo della Camera di Commercio e dotate di specifici requisiti indicate dalla citata legge.

Se le imprese non risultano iscritte alla Camera di commercio l’esercizio dell’attività deve essere considerato abusivo e di conseguenza l’imprenditore può essere soggetto a sanzioni.

A dire il vero le sanzioni non sono comminate solo all’impresa ma anche al committente al quale viene applicata una sanzione amministrativa equivalente al pagamento di una ingente somma di denaro.

Al contrario il decreto ministeriale n. 274/97 specifica che le attività di disinfestazione sono “quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie”.

Tali premesse pongono in importante imperativo all’amministratore e ai condomini: quello di controllare che sia tutto in regola prima di affidare un incarico.

In che modo?

È sufficiente farsi consegnare gli estremi dell’iscrizione alla Camera di commercio o, ancor più prudentemente, una visura camerale che attesti l’attualità dell’iscrizione al momento dell’affidamento dell’incarico.

 

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