NEL MIO CONDOMINIO SI E’ PROPOSTO IL PORTIERE O IL GIARDINIERE PER ESEGUIRE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. QUALI SONO I LIMITI A UN SERVIZIO SIFFATTO?
- Posted by Emanuela Ascione
- On 5 Gennaio 2021
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Per poter eseguire servizi di derattizzazione e disinfestazione, che implicano l’utilizzo di prodotti classificati come biocidi, è necessario che un’impresa sia preventivamente iscritta nell’apposito Albo Provinciale, istituito presso ogni Camera di Commercio, dichiarando e documentando la sussistenza dei requisiti richiesti, che si articolano in tre gruppi: onorabilità, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-organizzative.
Senza entrare nel merito delle maggiori garanzie di efficacia di un servizio svolto da una ditta organizzata e dotata di un’esperienza professionale nel settore, è opportuno ricordare che esistono alcuni requisiti minimi di legge e di buona pratica, dai quali non si può prescindere, volendo operare in regola per una collettività, nello specifico:
1. Utilizzo di attrezzature a norma CE e di formulati autorizzati dal Ministero della Salute e dalle normative Regionali vigenti
2. Rispetto delle normative di Sicurezza, sia per l’operatore, che deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale, sia per gli altri membri della collettività, che devono essere avvertiti mediante adeguata cartellonistica di avviso delle date di intervento e dei formulati utilizzati, le cui schede tecniche e di sicurezza devono essere disponibili per chiunque ne faccia richiesta.
3. Possesso di un’assicurazione RCT per tutelare il condominio da eventuali danni che potrebbero essere arrecati con l’esecuzione dei servizi.
4. Smaltimento a norma di legge di prodotti esausti (esche, contenitori di formulati ecc.) che non possono essere semplicemente buttati nel sacco nero, ma devono essere conferiti a smaltitore autorizzato, pena eventuali sanzioni amministrative.